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LO STATUTO

 

Art. 1 Costituzione

  1. E’ costituita, con sede in Perugia – Via Campo di Marte, 4/N-5 l’Associazione di volontariato denominata “ ANTEAS-L’ALTRA UMBRIA”.
  2. I contenuti e la struttura dell’ Associazione sono democratici .

Art. 2 Finalità
L’Associazione ha durata illimitata e non persegue fini di lucro neanche in forma indiretta. I proventi dell’attività non possono in alcun caso essere divisi tra gli associati neanche in forma indiretta. L’Associazione si propone la promozione dell’ assistenza e l’integrazione sociale delle persone anziane o comunque in pensione e di quelle che si trovano nel bisogno.
Per raggiungere tali scopi l’Associazione intende :

  1. promuovere e gestire tutte quelle iniziative assistenziali, sociali e culturali in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e delle persone bisognose e della loro condizione, così da favorire l’effettiva integrazione degli stessi ed impedirne l’emarginazione;
  2. promuovere e gestire servizi di assistenza per persone in stato di bisogno nel territorio di competenza, ai fini della promozione di forme  aggregative, culturali e di solidarietà,che vedono la persona anziana e bisognosa protagonista, valorizzandone la soggettività ed il ruolo nella società;
  3. realizzare e gestire  progetti che mirano a dare interesse e stimolo agli anziani ed alle persone in difficoltà, agendo nell’ambito di iniziative sociali, assistenziali, culturali, turistiche, sportive, ricreative, ambientali etc.;
  4. organizzare per gli anziani e per le persone in stato di bisogno momenti di studio, ricerca, documentazione e formazione utile al miglioramento della qualità dei servizi promossi e gestiti dall’Associazione.

L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa al fine di raggiungere gli scopi sopra indicati.
L’Associazione opera  in via esclusiva o prevalente nel settore dell’assistenza sociale e socio sanitaria.
L’Associazione, per il raggiungimento degli scopi istitutivi può acquistare o prendere in fitto, nonché ricevere in donazione le necessarie attrezzature ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali ed assistenziali.
Per questo e per altre attività connesse, l’Associazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari, amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con enti ed istituti  pubblici e privati , finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di legge europee, nazionali e regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dall’Associazione.

Art. 3  Organi
Sono organi dell’ Associazione:

  • L’Assemblea degli associati;
  • Il Comitato Direttivo;
  • Il Presidente.

Art. 4  Assemblea degli Associati

  1. L’Assemblea è costituita da tutti gli associati all’ Associazione.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, da conferirsi ad altro associato.
    In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  5. Ciascun associato non può essere portatore di più di  una delega.
  6. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.
  7. L’Assemblea ha i seguenti compiti :
    • eleggere i membri del Comitato  Direttivo;
    • eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
    • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
    • approvare il programma di attività proposte dal Comitato Direttivo;
    • approvare il Bilancio preventivo;
    • approvare il Bilancio consuntivo;
    • approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto di cui all’art. 16;
    • stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

Art. 5 Comitato Direttivo

  1. Il Comitato Direttivo è eletto dell’Assemblea degli associati ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.
  2. Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:
    • fissare le norme per il funzionamento dell’ organizzazione;
    • nominare il Comitato Esecutivo;
    • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea i Bilanci preventivo e consuntivo annuali;
    • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
    • eleggere il Presidente;
    • nominare il Segretario;
    • accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
    • nominare nella prima seduta il Vice Presidente;
    • ratificare, nella prima seduta successiva, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 6 Presidente

  1. Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea degli associati e del Comitato Direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti;
  2. esso cessa della carica secondo le norme del successivo  art . 10 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4, comma 3 e 5, comma 2.
  3. Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e dei Comitato Direttivo.
  4. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Art. 7 Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti :

  • provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati;
  • provvede ai disbrigo della corrispondenza;
  • é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
  • predispone lo schema del progetto di Bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del Bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
  • provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa , con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento della spesa in conformità alla decisione del Comitato Direttivo.

Art. 8 Collegio dei Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito  da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’ Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli associati, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.
  3. Esso giudica ex bono et aequo senza  formalità  di procedere. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 9 Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è  costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea.
    Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure su segnalazione anche di un solo associato, fatta per iscritto e firmata.
  4. Il Collegio riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 10 Gratuità delle cariche

  1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono  essere riconfermate.
  2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 Bilancio

  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i Bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.
  2. Dal Bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  3. Il Bilancio deve coincidere con l’anno solare.
  4. Gli utili egli avanzi di gestione sono destinati alle finalità sociali perseguite dall’associazione

Art . 12 Associati

  1. Sono associati all’ Associazione quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Direttivo.
  2. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Direttivo.
  3. Gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:
    • dimissione volontarie;
    • per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
    • per morte;
    • per indegnità, deliberata dal Comitato Direttivo, qualora il comportamento dell’associato leda l’etica dell’Associazione e di chi opera in essa.
      In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva.
  4. Tutte le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito.

Art. 13 Diritti ed  obblighi  degli  Associati

  1. Gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e a tutte le manifestazioni, di votare direttamente o per delega, di promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità sociali, di recedere dall’appartenenza  all’Associzione.
  2. Gli associati hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dall’Assemblea, di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali e perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Comitato Direttivo.

Art.14 Quota sociale

  1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
  2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prendere parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 Risorse e conomiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da :
    • quote associative e contributi degli associati ;
    • contributi privati;
    • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
    • contributi derivanti dalla presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione delle finalità istituzionali;
    • contributi di Organismi Internazionali;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni ;
    • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Comitato Direttivo.
  3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.

Art. 16 Scioglimento dell’Associazione

  1. In caso di scioglimento per qualunque caso il patrimonio deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o con  fini di pubblica utilità

Art. 17 Modifiche allo Statuto

  1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli Organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati all’Associazione.

Art. 18 Norma di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla vigenti disposizioni legislative in materia.

Perugia, 19 marzo 2009

Registrato all’Agenzia dell’Entrate Ufficio di Perugia in data 21 aprile 2009 al n. 4920.

 

 
 

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