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DOMANDE FREQUENTI SUL VOLONTARIATO

 

Quanti tipi di associazione sono previsti dal nostro ordinamento? E quali sono i riferimenti legislativi?
Il nostro ordinamento prevede e regola numerose tipologie di associazioni, di seguito vengono elencate le più diffuse, evidenziando anche le norme che le regolano.

  • associazioni di volontariato (L. 266/91, L.R. 37/93);
  • associazioni iscritte all’anagrafe ONLUS (D.Lgs. 460/97);
  • organizzazioni Non Governative (L. 49/87);
  • associazioni di promozione sociale (L. 383/00);
  • associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/91; L. 586/96);
  • circoli aziendali (art. 11 L. 300/70);
  • associazioni dei consumatori (L. 281/98);
  • Pro Loco (L.R. 33/81 e L.R. 45/83);
  • associazioni culturali.

In Italia, la grande maggioranza delle organizzazioni non profit assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36-38 del codice civile e la gran parte non riveste nessuna ulteriore qualifica formale e non è iscritta nei registri e albi regionali.
All’interno del terzo settore esistono altre tipologie di organizzazioni non profit diverse dalle associazioni: le cooperative sociali (L. 381/91, L.R. 24/94), le fondazioni (art. 14-35 c.c.), i comitati (art. 39-42 c.c.), e le imprese sociali (L. 118/05).

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Quali sono gli adempimenti relativi alla costituzione di una associazione di volontariato?
Per costituire una associazione di volontariato, per prima cosa è necessario che il gruppo dei soci fondatori individui con precisione il settore di attività nell’ambito del quale l’associazione andrà ad operare. I settori di intervento del volontariato sono specificati dalla legge regionale n.37/93. All’interno di questi settori vanno individuate le specifiche attività.
L’accordo tra gli aderenti viene formalizzato attraverso l’atto costitutivo e lo statuto.

  • L’atto costitutivo è l’accordo con cui i soci fondatori manifestano la volontà di costituire l’associazione.
  • Lo statuto è l’ accordo con cui i soci fondatori stabiliscono e specificano le regole relative all’amministrazione ed al funzionamento dell’associazione.

Per quanto riguarda la loro forma non è necessario rivolgersi ad un notaio, a meno che non si intenda chiedere la personalità giuridica e diventare quindi Associazione di Volontariato riconosciuta ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e DPR n. 361/00.
E’ vivamente consigliata la registrazione di tali documenti all’Ufficio Locale delle Entrate, per dare certezza alla data di costituzione. Statuto ed atto costitutivo devono prevedere:

  • la denominazione dell’ente;
  • l’indicazione dello scopo;
  • le norme sull’ordinamento interno e sull’amministrazione;
  • le condizioni di ammissione degli associati.
  • l’indicazione del patrimonio e della sede (obbligatorio per odv riconosciuta)
  • le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio.

La legge sul volontariato 266/91 dà delle indicazioni ulteriori circa il contenuto dello statuto, stabilendo che esso deve prevedere obbligatoriamente:

  • l'assenza di fini di lucro;
  • la democraticità della struttura;
  • l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, i loro obblighi e diritti;
  • l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

L’associazione deve a questo punto richiedere l’attribuzione del codice fiscale presso gli uffici locali della agenzia delle entrate.

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L’associazione deve richiedere l’attribuzione del Codice Fiscale?
Quando l’associazione si è costituita (esistono l’atto costitutivo e lo statuto) e si è proceduto alla registrazione, bisogna richiedere l’attribuzione del numero di Codice Fiscale.
Il Codice Fiscale consente infatti di identificare esattamente l’OdV nei rapporti con gli altri enti, con i privati e con le amministrazioni pubbliche (serve ad esempio: per erogare compensi ai collaboratori o ai dipendenti, per versare le ritenute d’acconto, per documentare le spese sostenute). Il codice fiscale va richiesto anche se l’associazione non svolge alcuna attività imponibile ai fini fiscali. Il codice fiscale è attribuito dagli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate competenti rispetto al luogo dove l’OdV ha la sede legale. La richiesta – che non comporta alcun costo – va fatta attraverso la compilazione del modello AA5/5 reperibile presso gli stessi uffici.
Il modello di richiesta deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della associazione e presentato all’ufficio insieme ad una fotocopia dell’atto costitutivo e dello statuto. La presentazione del modello può essere effettuata anche da una persona diversa dal Presidente espressamente delegata ed in possesso di una fotocopia della Carta di identità del Presidente.

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Con quali modalità Atto Costitutivo e Statuto vanno registrati?
La legge sul Volontariato 266/91 e la legge regionale 37/93 non prescrivono una forma particolare per l’atto costitutivo e lo statuto di una associazione (ad eccezione di alcuni casi particolari); ciò significa che questi documenti possono essere redatti in forma scritta, verbale o essere desunti dalle azioni poste in essere dagli aderenti. E’ comunque sempre opportuno che una associazione di volontariato rediga l’atto costitutivo e lo statuto in forma scritta e che proceda alla loro registrazione.
La registrazione è necessario per attribuire all’atto costitutivo e allo statuto data certa ai sensi dell’art 2704 codice civile, e poter dimostrare nei confronti dei soci e soprattutto dei terzi che alla data della registrazione è costituita l’OdV e gli associati si sono dati uno statuto.
Ai fini della registrazione è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate la richiesta di registrazione (modello 69) e due copie dell’Atto Costitutivo e dello Statuto. E’ importante evidenziare che, in base all’art 8 della L.266/91, gli atti costitutivi delle OdV sono esenti da imposta di bollo e dall’imposta di registro.

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L’associazione di volontariato deve aprire la Partita IVA? Quale procedura deve seguire?
Molto spesso le associazioni di volontariato svolgono assieme alle attività di tipo istituzionale, anche attività commerciali e produttive marginali. Il Decreto Ministeriale 25/05/1995 fa una elencazione considerando attività commerciali e produttive marginali le seguenti:

  • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
  • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
  • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
  • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Tali attività devono essere svolte:

  • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991;
  • senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa.

Per lo svolgimento di tali attività è sufficiente l’attribuzione del codice fiscale e non l’apertura della partita Iva. Ciò sta a significare che l’associazione pagherà anche l’IVA sugli acquisti al pari di qualsiasi consumatore finale. Nel caso in cui l’associazione svolga attività di tipo commerciale oltre i limiti precedentemente descritti, e quindi non più marginalmente, dovrà aprire la partita Iva. L’Associazione potrà quindi detrarre l’Iva pagata sugli acquisti e dovrà applicare l’Iva ai beneficiari dell’attività (coloro che acquistano il servizio o il bene); dovrà tenere i registri Iva e inviare la dichiarazione annuale.
È necessario, per l’attribuzione della P.I., la compilazione del modello AA7/6 da presentare all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’inizio della attività commerciale.
Il rappresentante legale deve esibire un documento di riconoscimento, nel caso in cui abbia delegato un’altra persona, occorrono:

  • il documento di riconoscimento della persona delegata;
  • una copia del documento del delegante.

A questo punto viene attribuito all’associazione il numero identificativo di Partita Iva.

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Quali libri sociali devono essere tenuti dalle associazioni di volontariato?
Le associazioni di volontariato non hanno l’obbligo civilistico di tenuta di libri sociali, ad eccezione del libro dei volontari a fini assicurativi. In applicazione delle norme e principi del codice civile, si ritiene comunque opportuno compilare e conservare i seguenti libri:

  • il libro dei soci;
  • il libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea;
  • il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo;
  • il libro dell’organo di controllo (se previsto).

Questi libri potranno essere vidimati qualora l’associazione intenda attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi, presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagando le relative spese.
Nel libro soci è opportuno che vengano riportati per ciascun socio dell’associazione i seguenti dati:

  • cognome e nome;
  • luogo e data di nascita;
  • residenza;
  • codice fiscale;
  • qualifica;
  • data di assunzione della qualifica di socio;
  • i versamenti delle quote sociali eseguiti;
  • altre informazioni utili che l’OdV ritiene di richiedere e conservare.

Il libro soci va tenuto a cura degli amministratori. Tale documento non deve rispettare alcuna formalità, può quindi essere tenuto liberamente. Il libro soci va tenuto sempre aggiornato e va utilizzato nel massimo rispetto della normativa sulla privacy.
Nel libro dei verbali delle adunanze dell’assemblea vengono riportati i testi dei verbali delle singole riunioni, riportando per ciascuno le informazioni seguenti:

  • la data in cui si è svolta l’adunanza;
  • l’elenco dei presenti;
  • l’ordine del giorno;
  • eventualmente i tratti essenziali della discussione avvenuta;
  • le deliberazioni conseguenti.

Il libro dell’assemblee va tenuto a cura degli amministratori. Tale documento non deve rispettare alcuna formalità, può quindi essere tenuto liberamente. Da questo dovrà risultare lo svolgimento di almeno una riunione assembleare all’anno, per l’approvazione del bilancio.
Per il libro dei verbali delle adunanze del consiglio direttivo valgono le stesse regole di tenuta del libro delle assemblee, in più è necessario che ogni nuova annotazione venga firmata dalla persona che presiede ciascuna seduta del consiglio di amministrazione e dal segretario.
Nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo va documentata tutta l’attività del collegio sindacale, gli accertamenti eseguiti individualmente e le dichiarazioni di dissenso dei singoli sindaci. I sindaci stessi sono obbligati alla tenuta di tale libro. Ne questo, ne il precedente libro, possono essere liberamente visionati dai soci.
Ogni Associazione di Volontariato deve redigere il bilancio (art. 3, comma 3, L. 266/91), per questo è necessario che tenga un libro giornale o una prima nota in cui riportare i fatti di gestione in ordine cronologico.
Poiché le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva (art. 8, L. 266/91) i soggetti che possiedono i requisiti di cui alla citata normativa non devono tenere i registri obbligatori ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, di cui al DPR 633/72.

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Registro Regionale del Volontariato: perché iscriversi e come.
L’iscrizione di una Associazione di Volontariato nel Registro Regionale non è obbligatoria ma ad essa si ricollegano sia l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 266/91 sia lo stato di ONLUS.
L’iscrizione a questo Registro è un adempimento che ricopre una rilevante importanza. La modalità di presentazione della domanda , gli atti e i documenti da allegare sono specificati dalla legge regionale sul volontariato 12 agosto 1993, n.37.
I principali benefici per l’associazione di volontariato sono:

  • la possibilità di accedere ai contributi pubblici destinati alle Associazioni di Volontariato;
  • la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, purchè le organizzazioni dimostrino attitudine e capacità operativa;
  • l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro per gli atti connessi allo svolgimento dell’attività (es. registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto e delle modifiche dello statuto);
  • l’esenzione dall’Ires per le attività commerciali “marginali” di cui all’art. 5 L. 266/91 e al D.M. 25/05/1995;
  • la non rilevanza ai fini IVA delle operazioni effettuate per il perseguimento degli scopi istituzionali (art 8 comma 2 L. 266/91);
  • l’applicazione della disciplina fiscale delle ONLUS prevista dal D.Lgs. 460/97, se e in quanto “di maggior favore”. Con la precisazione che secondo vari commentatori.

L’associazione di volontariato iscritta non può svolgere le attività commerciali “connesse” di cui all’art. 10 comma 5 del D.Lgs. 460/97, ma solo le attività “marginali” dell’art. 5 L. 266/91 e del D.M. 25/05/1995.
In Abruzzo possono presentare la domanda di iscrizione le Associazioni di Volontariato costituitesi almeno tre mesi prima della data di tale presentazione. L’Associazione deve necessariamente presentare tutti i requisiti previsti dall’art. 3 della legge 266/91:

  • nell’attività devono prevalere le prestazioni personali, volontarie, gratuite;
  • deve essere in regola con tutti gli obblighi assicurativi;
  • devono essere presenti nell’atto costitutivo e nello statuto le clausole di assenza fine di lucro, democraticità della struttura, elettività gratuita delle cariche, gratuità delle prestazioni degli aderenti, criteri di ammissione e esclusione degli aderenti, obbligo di formazione e modalità di approvazione del bilancio;
  • presenza di eventuali dipendenti nei limiti del funzionamento o qualificazione dell’attività svolta.

La richiesta di iscrizione, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale, corredata di copia dell' atto costitutivo e dello statuto, nonché dal rendiconto finanziario nell'esercizio precedente quello della richiesta (art 4 LR 37/93).
Essa deve contenere:

  1. la chiara indicazione dell'ambito di attività prevalente;
  2. la relazione delle attività programmate e svolte negli ultimi due anni solari nell'ambito del territorio regionale;
  3. l'indicazione del numero degli aderenti e la loro individuazione e qualificazione all'interno dell'organizzazione;
  4. l'elenco dell'eventuale personale subordinato e autonomo del quale si avvale l'organizzazione;
  5. l'elenco delle strutture e dei mezzi strumentali utilizzati per l' esercizio dell'attività.

Entro 90 giorni dalla data di acquisizione della richiesta, deve essere disposto il Decreto di iscrizione o di motivata non iscrizione. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale è pubblicato annualmente su apposito suppIemento del B.U.R.A.. Copia dell'elenco è inviata all' Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall' art. 12 della legge 266.

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Quale tipo di contabilità è prevista per le associazioni di volontariato?
Associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato.
La L. 266/91 individua all’art. 3, comma 3 “l’obbligo di formazione del bilancio” per le associazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato senza fornire indicazioni particolari sulla struttura che il bilancio medesimo deve avere. La stessa legge stabilisce inoltre che dal bilancio “devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti”. È nell’art. 25 del D.Lgs n. 460/97 (con riferimento all’ articolo 20-bis, nel Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 600), che si trovano delle regole specifiche da seguire nella gestione contabile delle ONLUS ed in cui viene specificato che:
le organizzazioni di volontariato iscritte (onlus di diritto) possono limitarsi a tenere un rendiconto annuale delle entrate e delle spese, tenendo separate le operazioni statutarie da quelle connesse. Oltre a tale tipo di rendiconto, l’associazione deve redigere un conto del patrimonio da cui far risultare:

  • i beni di proprietà dell’associazione;
  • crediti e debiti;
  • cassa e banca;
  • il proprio patrimonio netto.

Associazioni di volontariato non iscritte al Registro Regionale del Volontariato
Per quanto riguarda le associazioni di volontariato non iscritte, un generico obbligo di redazione del bilancio è rinvenibile dalla lettura dell’art.20 c.c. Tale norma, infatti, prevede tra i compiti dell’assemblea proprio quello di approvare il bilancio al termine di ogni esercizio.
Pur in assenza di obblighi legislativi, la redazione del bilancio risulta adempimento normale per tutte le organizzazioni non profit, in quanto strumento indispensabile ai fini gestionali interni.
Per entrambe i tipi di associazioni di volontariato valgono comunque i seguenti principi.
La tenuta della contabilità potrà essere, a seconda delle esigenze e della complessità delle attività svolte dell’associazione:

  • per cassa;
  • per competenza.

Nel caso in cui l’organizzazione di volontariato svolga anche attività commerciale, dovrà essere tenuta una contabilità separata dalla quale si possa distinguere l’attività istituzionale e quella commerciale. In questo caso, dovrà esser predisposto un bilancio capace di fornire informazioni patrimoniali ed economiche (stato patrimoniale e conto economico).
Se l’attività commerciale produce reddito imponibile, si dovrà per questa presentare la dichiarazione dei redditi. Le associazioni che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. È comunque sempre necessario, per avere sempre chiara la situazione economico-patrimoniale-finanziaria, conservare in maniera ordinata, analitica e completa i documenti giustificativi delle rilevazioni contabili (ricevute, fatture, ecc.).

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Come vanno predisposti i documenti del bilancio di una associazione di volontariato?
L’art. 14 della Legge 80/2005, relativo alla deducibilità delle donazioni erogate a favore di ONLUS e altri soggetti del Terzo Settore (la legge più dai meno versi), prevede che anche per le organizzazioni di volontariato vengano tenute le scritture contabili in modo che le stesse possano rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione. Deve inoltre essere redatto un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente beneficiario.
I prospetti che formano tale documento sono:

  • Il rendiconto gestionale;
  • Lo stato patrimoniale;
  • La relazione sociale.

Il primo documento, il rendiconto della gestione, accoglie i ricavi (quote associative, proventi istituzionali, ecc.) e i costi (utenze, altre spese, ecc.) del periodo , distintamente indicati in appositi conti preventivamente identificati , dal cui confronto si giunge alla determinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione. Ad esempio, se ci sono Ricavi=1000 e Costi=900 l’avanzo di gestione sarà dato dalla differenza pari a 100. Con riferimento all’eventuale avanzo della gestione – non tassabile – si osserva che nell’anno successivo si deve fornire adeguata informativa sul relativo utilizzo.
Il secondo prospetto da predisporre è lo stato patrimoniale, all’interno del quale si riportano i saldi della cassa e del conto corrente, i crediti e i debiti presenti a fine anno ed il valore dei beni dell’OdV, oltre al valore del patrimonio della stessa, che accoglie l’avanzo (disavanzo) derivante dal rendiconto della gestione. Lo stato patrimoniale rappresenta una fotografia dell’associazione a fine anno.
La relazione sociale infine consente di illustrare in maniera qualitativa i risultati conseguiti dall’OdV e riportati nei documenti contabili. Attraverso questo documento si ha la possibilità di illustrare i dati che non trovano posto nel rendiconto e nello stato patrimoniale e di descrivere più compiutamente gli effetti prodotti dall’attività svolta dall’ente sulla realtà di riferimento, evidenziando l’impatto che l’operato dell’associazione ha sui soggetti con cui essa instaura relazioni ed interagisce quotidianamente. Il bilancio viene generalmente predisposto dal Tesoriere o dal consiglio direttivo, che ne approva la bozza e lo accompagna con una relazione morale. Il collegio dei revisori dei conti (se esistente) accompagnerà a sua volta il bilancio con una propria relazione dove afferma che il bilancio è conforme ai documenti e alle scritture contabili e che esso risponde alle prescrizioni di legge e di statuto. Il bilancio corredato da tutta la documentazione di cui sopra verrà depositato presso la sede sociale con un congruo anticipo sulla data fissata per la sua approvazione, affinché i soci possano prenderne visione.
Infine l'assemblea dei soci approverà il bilancio, la relazione morale – finanziaria del consiglio direttivo e, se esiste, la relazione del collegio dei revisori dei conti, secondo le scadenze indicate dallo statuto. In mancanza di specifica previsione statutaria, il termine è quello dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. I rendiconti o bilanci dell’organizzazione andranno conservati secondo i termini previsti dalla legge. Essi potranno essere richiesti in visione dai soci o terzi che ne abbiano diritto.

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Alla denominazione dell’associazione è obbligatorio aggiungere “di volontariato”? e aggiungere “ONLUS”?
L’Associazione di volontariato non ha l’obbligo di inserire nella propria denominazione l’espressione“di volontariato”. Per potersi iscrivere al Registro Regionale, è previsto comunque che nello Statuto e atto costitutivo sia fatto un esplicito riferimento alla L. n. 266/91 quale normativa in base alla quale l’associazione è costituita e opera.
Le OdV iscritte, in quanto considerate in ogni caso ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8, D. Lgs. n. 460/97, non sono tenute a modificare i propri statuti o atti costitutivi per inserire accanto alla denominazione la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “ONLUS”. Resta tuttavia inteso che, pur non essendo obbligatorio, è assolutamente possibile e lecito, al fine di rendere noto ai terzi tale status, inserire nella denominazione anche l'acronimo “ONLUS”, modificando lo statuto con un’assemblea straordinaria e comunicando la variazione agli uffici competenti.

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